Il dlgs di recepimento della direttiva servizi non tocca gli albi professionali. Per svolgere professioni regolamentate in Italia stabilmente un professionista straniero dovrà sempre ottenere il decreto di riconoscimento. Sessanta giorni per la pronuncia sull'iscrizione all'albo poi scatta il silenzio-assenso. Per le prestazioni temporanee in Italia si rinvia alla vigente disciplina del decreto legislativo 206/07. Sono queste alcune delle misure di interesse per il settore delle professioni, previste nel decreto di recepimento della direttiva «Bolkestein» sui servizi nel mercato interno, proposto dal ministro Andrea Ronchi e approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri.
Il decreto, in primo luogo, qualifica l'attività professionale come servizio, da intendersi come «qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione». In relazione a queste attività il decreto prevede una serie di principi generali da rispettare al fine di garantire una effettiva libertà nella prestazione dei servizi, ma per quel che riguarda il settore delle professioni l'articolo 14 esordisce facendo salve le norme istitutive e relative a ordini, collegi e albi professionali, per poi affermare che eventuali «regimi autorizzatori (procedure per le quali un soggetto deve rivolgersi a una determinata autorità per svolgere una certa attività)» possono essere previsti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale. Pertanto la regola è che si applicano le norme più elastiche fondate sul principio di libera prestazione dei servizi.
Nel settore delle professioni regolamentate, però, il decreto si preoccupa di tenere fermi alcuni punti, il primo dei quali è costituito dalla equiparazione dei cittadini degli stati membri ai cittadini italiani per quanto riguarda l'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio della professione, precisando anche che il domicilio professionale è equiparato alla residenza. Pertanto ogni cittadino dell'Unione europea che vuole esercitare una attività professionale deve ottenere il decreto di riconoscimento del titolo in base al vigente dlgs 206/07. Il decreto concernente anche alle «associazioni o società di uno stato membro dell'Unione» di iscriversi in albi, elenchi o registri per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, ma «nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente». Con riferimento a quest'ultima disciplina l'art. 45 prevede che occorre proporre domanda per l'iscrizione all'albo al Consiglio dell'Ordine competente con la documentazione che provi il possesso dei requisiti. Il procedimento deve concludersi entro due mesi, decorsi i quali se il Consiglio non si pronuncia scatta il silenzio-assenso. Quando un professionista viene in Italia a svolgere una «prestazione temporanea e occasionale» tale prestazione viene ammessa soltanto se il cittadino è stabilito nell'Unione europea; i requisiti previsti per i professionisti stabiliti in Italia possono essere resi applicabili ai professionisti stranieri solo per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente. C´è poi un richiamo generale al decreto 206/07 e alle norme che disciplinano gli adempimenti per la prestazione temporanea in Italia. Infine nel testo vengono adattate alcune norme di dettaglio dei singoli ordinamenti professionali.
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